Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. Vedi anche nelle guide legali: sussiste ogni qualvolta il PU prospetti al privato un danno ingiusto, https://highkeysocial.com/story3951351/indicadores-sobre-reati-consumato-all-estero-que-debe-saber