3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di avviso che assoluzione perché il fatto non sussiste, quandanche nei confronti della persona fisica nell'attenzione della quale ha agito il subordinato, il esponente giudiziario o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, insieme o senza personalità https://avvocato-penalista-milano.com/gambling-online