Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette valuta o altra utilità è punito verso la reclusione fino a tre anni oppure con la reclusione perfino a quattro anni quando il fatto offende a lei interessi finanziari dell’Unione europea e il danno oppure il profitto sono superiori a https://kingslists.com/story19618375/5-elementi-essenziali-per-161-c-p-p