Quanto alla doglianza relativa al vizio di motivazione in ordine alla recidiva contestata, la censura è infondata. Una recente sentenza della Corte di Cassazione [one] ha chiarito che, oltre ai “sintomi” dello sfruttamento oggettivo del lavoro dei propri subordinati, occorre anche che sia stato compiuto da parte del datore https://avvocatoreatosfruttamento06914.theisblog.com/28880888/not-known-factual-statements-about-reato-di-sfruttamento-penalistaavvocato-com